Regolamento Interno

 

Sezione I: Consulente di Logosintesi ad approccio essenziale

 

Art. 1 – Definizione di Consulenza in Logosintesi

Art. 2 – Definizione di Consulente di Logosintesi ad approccio essenziale

Art. 3 - Soci

Art. 4 – Procedura di iscrizione

Art. 5 – Rilascio dell’attestato di Competenza Professionale

Art. 6 – Validità dell’attestato

Art. 7 – Rinnovo dell’attestato

Art. 8 – Sospensione dell’attestato

Art. 9 – Revoca dell’attestato

Art. 10 – Cancellazione

Art. 10 bis – Reiscrizione

Art. 11 – Avviso dei provvedimenti di revoca

Art. 12 - Doveri dei soci

Art. 13 – Formazione

Art. 14 – Decentramento territoriale

Art. 15 – Entrate dell’Associazione

Art. 16 – Quote associative

Art. 17 – Indennità di mancato pagamento

Art. 18 – Perdita della qualifica di socio

Art. 19 – Versamenti errati

Art. 20 - Rimborsi spese

Art. 21 - Revisione ed entrata in vigore del Regolamento Interno

 

Sezione II: Didattica e Scientifica

 

Art. 22 - Insegnamenti obbligatori e monte ore minimo (Modificato dal 01/05/2023)

Art. 23 - Orientamento teorico

Art. 24 - Iscrizione al percorso di formazione

Art. 25 - Variazioni

Art. 26 - Riconoscimento

Art. 27 - Docenti

Art. 28 - Responsabilità e trasparenza

 

Sezione III: Formazione Permanente

 

Art. 29 - Tipologia di formazione permanente

Art. 30 - Formazione permanente tematica diretta e indiretta

Art. 31 – Formazione permanente – supervisione

 

Sezione IV: Mantenimento e rinnovo dell’Attestato di Competenza Professionale

 

Art. 32 - Definizione e ambito di applicazione

Art. 33 - Destinatari

Art. 34 - Obbligo di rinnovo

Art. 35 - Validità

Art. 36 - Requisiti per il rinnovo

Art. 37 - Requisiti per il rinnovo dell’Attestato per Consulenti e Operatori che svolgono attività di supervisione a Consulenti o Operatori sia individuali che di gruppo

Art. 38 - Requisiti per il rinnovo dell’attestato per Consulenti e Operatori che svolgono attività formativa nei corsi per Consulenti o Operatori

Art. 39 - Crediti in esubero

Art. 40 - Pubblicazioni

Art. 41 - Autoformazione

 

Sezione V: Procedure dell’esame di valutazione della competenza professionale

 

Art. 42 - Definizione

Art. 43 - Modalità di iscrizione all’esame

Art. 44 - Convocazione dell’esame

Art. 45 - Costituzione della commissione

Art. 46 - Funzioni della commissione

Art. 47 - Svolgimento dell’esame

Art. 48 - Valutazione delle prove

Art. 49 - Ricorsi

Art. 50 - Assenze, bocciature e ripetibilità dell’esame

Art. 51 – Applicazione

 

Sezione VI: Procedura di segnalazione e di reclamo

 

Art. 52 - Oggetto

Art. 53 - Definizioni

Art. 54 - Ambito di applicazione

Art. 55 - Modalità di redazione e presentazione all’Associazione

Art. 56 - Analisi della segnalazione e del reclamo

Art. 57 - Modalità di evasione del reclamo verso un socio

Art. 58 - Reclami verso un socio in relazione a pratiche di concorrenza sleale

 

Sezione VII: Procedura per il procedimento disciplinare

 

Art. 59 - Principi generali

Art. 60 - Responsabilità disciplinare e comunicazioni

Art. 61 - Astensione e ricusazione

Art. 62 - Fase preliminare

Art. 63 - Archiviazione immediata

Art. 64 - Accertamenti preliminari

Art. 65 - Apertura e termine del procedimento

Art. 66 - Le sedute

Art. 67 - Sospensione del procedimento

Art. 68 - Decisione e pubblicazione

Art. 69 - Requisiti della decisione

Art. 70 – Sanzioni

 

Sezione VIII: Regolamento delle Sedi Regionali di ALI

Art. 71

Art. 72

Art. 73

Art. 74

Art. 75

Art. 76

Art. 77

Art. 78

Art. 79

Art. 80

Art. 81

Art. 82

 

Regolamento Interno

 

Il funzionamento e lo svolgimento delle attività di ALI sono regolamentati dallo Statuto, dal Codice deontologico, dal Regolamento Interno e dagli altri documenti specifici in esso citati.

 

Sezione I: Consulente di Logosintesi ad approccio essenziale

 

Art. 1 – Definizione di Consulenza in Logosintesi

Attività professionale orientata ad operare nel campo della consulenza e dell’educazione andragogica; è mirata a raccogliere soluzioni in funzione di una precisa richiesta del cliente, a partire dalle risorse espresse e/o ancora da esprimere del cliente stesso; insegnamento del cammino/percorso da seguire, più consono a chi ne faccia richiesta, mirato al recupero dei margini di felicità a disposizione del facente richiesta per il suo bene; attività mirata ad accogliere e offrire una lezione, un punto di vista diverso, una finestra sul mondo al singolo o alla collettività, senza l’espressione di giudizi personali, deduzioni, interpretazioni. È considerabile anche come un atteggiamento che può persino divenire una pratica di auto-aiuto, dal momento che ogni atto, percettivo, deliberativo o attuativo che ne deriva, emerge come precisa scelta e direzione del cliente stesso. La consulenza in Logosintesi, e materie affini, offre una serie di metodologie professionali di consulenza essenziale, esistenziale e di insegnamento

 

 

Art. 2 – Definizione di Consulente di Logosintesi ad approccio essenziale

Il Consulente di Logosintesi è una figura professionale che opera nell'ambito della consulenza, dell’insegnamento, dell’andragogia. Si basa su concetti legati al presupposto che l’energia vitale esista e permei ogni attività e caratteristica, qualità umana. In ossequio al primo principio di Logosintesi, l’essere umano è prima di tutto Essenza, oltre il corpo e la mente, dotato di senso e scopo. Ogni qualvolta si verifica una perdita di consapevolezza con questa dimensione essenziale, l’essere umano fa esperienza di disagio, a qualsiasi livello. Il consulente essenziale acquisisce ed utilizza i metodi, gli strumenti e le competenze per attraversare tali stati di disallineamento insegnando ad utilizzare i margini di felicità ancora a disposizione del facente richiesta. Vedasi “Allegato descrizione attività” per la descrizione approfondita e la definizione specifica.

 

Art. 3 - Soci

In riferimento all'art. 8 dello Statuto l'Associazione individuano le tipologie e le definizioni dei soci.

 

Art. 4 – Procedura di iscrizione

Il candidato socio compila apposita domanda di iscrizione secondo quanto definito nel Documento di valutazione della competenza professionale e riportato alla sezione 5 del presente regolamento.

La procedura per l’iscrizione all’Associazione è definita dai commi seguenti:

 

  1. Presentazione dell’apposita domanda che deve essere inviata dall’aspirante socio all’attenzione del Consiglio direttivo, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata.

  2. L’invio della domanda da parte dell’aspirante socio prevede, da parte dello stesso: accettazione dello Statuto dell’associazione in ogni sua parte; accettazione del Codice Deontologico dell’Associazione; impegno al versamento della quota sociale così come definito dal regolamento; accettazione integrale del Regolamento dell’associazione. Tutta la documentazione menzionata è disponibile sul sito web dell’Associazione.

  3. Presenza di attestazione professionale conseguita attraverso specifici percorsi post diploma di scuola media superiore/laurea, ottenuto presso associazioni/enti di formazioni i cui programmi formativi siano riconosciuti da ALI dopo apposito vaglio da parte del Consiglio Direttivo, eventualmente sentito il Comitato Didattico e Scientifico. Ogni eccezione o deroga contemplabile per candidati in possesso di titolo di studio inferiore alla licenza media superiore, dovrà essere valutato dal Comitato Didattico e Scientifico in accordo con il Consiglio Direttivo ed eventualmente LIA.

  4. Qualora il candidato socio sia in possesso di un diploma o di un attestato rilasciato da un Associazione/Istituto/ente di formazione il cui corso non sia coerente con le finalità e gli scopi di ALI, il Comitato Didattico e Scientifico provvede a definire eventuali percorsi integrativi da svolgere presso strutture di formazione riconosciute da ALI. Nel caso che il suddetto Comitato riconosca integralmente il percorso formativo svolto dal candidato socio, lo ammette come socio.

  5. Dopo aver conseguito il titolo di Operatore Certificato di Logosintesi, il cui curriculum formativo è definito dal regolamento di LIA (Logosynthesis International Association), possono presentare domanda per essere ammessi come Soci anche coloro che siano in possesso di titoli altri, afferenti a quanto previsto dalla Legge 14/01/2013 num. 4, quali, a titolo meramente esemplificativo e non riduttivo: Counselor, Coach, Naturopata, Assistente Sociale, Educatore sociale, Infermiere professionale, Insegnante, Operatore socio sanitario, conseguito tramite uno specifico percorso post diploma di scuola media superiore/laurea presso un ente di formazione privato o pubblico, con un piano di studio certificato, riconosciuto equipollente dall’Associazione e iscritti ad altro Registro regolato dai dettami della Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, di cui ALI riconosca i principi compatibili con quelli dell’Associazione stessa.

 

Art. 5 – Rilascio dell’attestato di Competenza Professionale

I soci sono iscritti, una volta deliberato dal Consiglio Direttivo, per la loro specifica competenza e profilo professionale. Dall’analisi dei percorsi formativi effettuati e dei titoli conseguiti, il Consiglio Direttivo provvede a rilasciare al socio l’“Attestato di Competenza Professionale nella Consulenza in Logosintesi”, in tre formule distinte a seconda del curriculum formativo del socio, con relativa iscrizione all’apposito registro dei soci ALI tramite i dati anagrafici, il numero di iscrizione, la tipologia di socio. Per il passaggio da una figura di socio all’altro è necessario che il socio presenti adeguata certificazione di avvenuta formazione. Con successivo atto deliberativo del Consiglio Direttivo il socio verrà iscritto come altro profilo di socio.

 

Art. 6 – Validità dell’attestato

L’Attestato di cui all’art. 5 ha validità triennale e deve essere rinnovato a cura del Socio entro 60 giorni dalla sua scadenza. La validità dell’attestazione viene calcolata sulla base dell’annualità solare, indipendentemente dal giorno e dal mese di rilascio dello stesso.

 

Art. 7 – Rinnovo dell’attestato

L’Attestato di cui all’art. 5 necessita di rinnovo di validità mediante formazione permanente stabilita all’art. 13.

 

Art. 8 – Sospensione dell’attestato

L’Attestato di cui all’ art. 5 viene sospeso a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice Deontologico o Etico, dello Statuto o del Regolamento (in osservanza anche delle Procedura di Segnalazione e di Reclamo e Procedura per il Provvedimento Disciplinare, trattate alla sezione VI e VII del presente regolamento); l’attestato viene sospeso inoltre:

    1. nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza triennale dello stesso e il socio non abbia presentato richiesta di rinnovo;

    2. nel caso in cui siano passati oltre 90 giorni dalla scadenza della quota sociale;

  1. La sospensione comporta per il socio iscritto:

    1. l’obbligo di sospendere l’utilizzo dell’attestato di cui all’art. 5;

    2. l’annotazione della sospensione del socio iscritto sul sito di ALI.

 

Art. 9 – Revoca dell’attestato

  1. L’Attestato di Competenza Professionale di cui all’art. 5 viene revocato a causa di sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri derivate dal non rispetto del Codice Deontologico o Etico, dello Statuto e/o Linee Guida e dei Regolamenti; l’attestato viene revocato inoltre:

    1. nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta di rinnovo triennale dell’attestato entro 60 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa;

    2. nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto al pagamento della quota sociale entro 90 giorni dalla data di notifica della sospensione stessa;

    3. nel caso in cui l’iscritto, a seguito di sospensione, non abbia provveduto ad inoltrare la documentazione integrativa richiesta dal Consiglio Direttivo finalizzata al rinnovo dell’attestato triennale entro 90 giorni dalla notifica della sospensione stessa;

    4. quando viene a mancare la qualifica di socio.

  2. La revoca comporta per l’iscritto:

    1. la perdita della qualifica di socio ove questa non sia stata già causa di revoca;

    2. l’obbligo di sospendere l’utilizzo dell’attestato di cui all’art. 5;

    3. la cancellazione del nominativo del socio dal sito e dalla mappa operatori di ALI.

 

Art. 10 – Cancellazione

Il Socio iscritto all’Associazione può chiedere la cancellazione solo a mezzo lettera raccomandata con A/R. Della cancellazione dal Registro dei soci viene dato avviso attraverso i canali di comunicazione ufficiali di ALI al Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Art. 10 bis – Reiscrizione

L’eventuale richiesta di reiscrizione verrà vagliata dal Consiglio Direttivo, in conformità con le disposizioni previste per l'iscrizione. L’inserimento nel registro sarà possibile previo colloquio valutativo, da parte del Consiglio Direttivo o da altra commissione delegata, per stabilire la necessità di un nuovo esame o nuove verifiche.

 

Art. 11 – Avviso dei provvedimenti di revoca

Dei provvedimenti di revoca viene dato avviso attraverso i canali di comunicazione ufficiali di ALI al Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Art. 12 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Codice deontologico e del Regolamento interno, e degli altri documenti richiamati all’interno dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione. La mancata attinenza alle regole stabilite può determinare l’incorrere in sanzioni disciplinari graduate fino alla perdita della qualità di socio, come previsto dalle sezioni VI e VII del presente regolamento.

 

Art. 13 – Formazione

La formazione in Logosintesi e materie affini viene acquisita solo ed esclusivamente attraverso i percorsi riconosciuti dall'associazione ALI e presentati da Associazioni, Istituti/enti, organizzazioni e/o Scuole preliminarmente all’attivazione del corso di formazione stesso con valutazione positiva data da parte del Consiglio Direttivo (Sezione II del presente Regolamento).

Qualora i candidati soci provengano da altri percorsi formativi sarà cura del Consiglio Direttivo demandare al Comitato Didattico e Scientifico il riconoscimento dei percorsi formativi. Nel Comitato Didattico e Scientifico è presente almeno un membro del Consiglio Direttivo, per la valutazione della documentazione presentata e la valutazione sia di eventuali integrazioni di percorso formativo oppure per ammissione alle sessioni di esami riconoscendo il percorso formativo idoneo, affinché il candidato presenzi agli esami per l’acquisizione dell’Attestato di competenza di cui all’art. 5.

Al socio ALI è richiesta una formazione permanente che si articola in aggiornamento delle proprie conoscenze e abilità professionali; della formazione permanente fa parte anche la supervisione. L’associazione ALI procede al monitoraggio della formazione permanente dei soci iscritti al Registro ALI ogni tre anni.

Anche le attività di supervisione vengono definite dall’associazione all’interno del presente regolamento alla sezione III.

 

Art. 14 – Decentramento territoriale

L’Associazione favorisce il decentramento territoriale quale requisito per la diffusione della Logosintesi e materie affini.

Il Consiglio Direttivo, al fine di creare e mantenere un collegamento fra i soci di ALI e gli specifici contesti operativi, in conformità ai criteri deliberati nell’Assemblea dei Soci, nomina referenti regionali a copertura del territorio nazionale coperto dalle attività dell’Associazione. In tal senso si adopera per l’apertura di ulteriori sedi regionali al fine di diffondere i principi e le finalità di ALI al maggior numero di persone e comunità locali.

È compito del Consiglio Direttivo la nomina dei coordinatori e vicecoordinatori regionali che hanno il compito di svolgere quanto definito all’interno del Regolamento sezione VIII.

Il Coordinatore Regionale opera in collegamento con i soci dell’Associazione, nella propria regione o in altre, e con il Consiglio Direttivo coerentemente con le finalità dell’associazione.

 

Art. 15 – Entrate dell’Associazione

In osservanza dell’Art. 30 dello Statuto, i mezzi, i beni e le entrate dell’associazione sono costituiti dalle quote associative dei soci determinate annualmente dal Consiglio Direttivo; dai contributi di Enti o Associazioni; dai contributi personali di soci e/o singoli privati; dagli incassi a copertura delle spese affrontate per le varie attività organizzate da ALI in conformità ai propri fini istituzionali; da ogni altro cespite che potrà essere conseguito nelle norme vigenti; donazioni e/o sovvenzioni. Inoltre potranno essere raccolti fondi da privati e/o Enti pubblici finalizzati alla diffusione di attività, a titolo esemplificativo, quali: pubblicazione di atti, gestione di seminari, diffusione di libri e testi, meeting e convegni ecc.

 

Le uscite dell’associazione sono costituite da:

  1. Uscite per la gestione annuale dell’esercizio.

  2. Uscite straordinarie quali quelle destinate all’incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte ad incrementare lo stato patrimoniale dell’associazione.

 

Art. 16 – Quote associative

La quota sociale ha validità annuale secondo l’andamento dell’anno solare (dal primo gennaio al 31 dicembre). L’ammontare della quota sociale non varia indipendentemente dal giorno dell’anno in cui viene versata e la sua scadenza continua ad essere il 31 dicembre dell’anno in corso.

Ai fini del rinnovo la quota sociale deve essere versata dal socio entro e non oltre il 28/29 febbraio dell’anno in corso, per avere validità nell’anno in corso. A seguito di versamento della quota sarà consegnata al socio regolare ricevuta.

 

Art. 17 – Indennità di mancato pagamento

Alla scadenza del termine di rinnovo del pagamento della quota associativa verrà conteggiata una percentuale suppletiva pari a: 20% entro 30 aprile, dl 40 % entro il 30 settembre, 50 % entro il 1° dicembre. Questa regola non si applica ai nuovi soci che si iscrivono in corso di anno.

 

Art. 18 – Perdita della qualifica di socio

Ai sensi dell’art. 13, dello Statuto dell’Associazione, la morosità è causa della perdita della qualifica di socio. La riammissione potrà essere effettuata previa verifica mediante colloquio, dei requisiti previsti per l’iscrizione all’associazione stessa ed il pagamento delle quote stesse contabilizzate come stabilito all’Art. 16 del presente regolamento.

 

Art. 19 – Versamenti errati

I versamenti errati che dovessero pervenire all’Associazione saranno restituiti.

 

Art. 20 - Rimborsi spese

Hanno diritto al rimborso spese, compatibilmente con le possibilità economiche dell’associazione, i componenti del Consiglio Direttivo in occasione delle convocazioni del Direttivo, il Presidente o socio delegato per le attività di rappresentanza dell’Associazione, i membri dei diversi comitati o commissioni sulla base delle attività svolte e costi effettivamente sostenuti.

 

Art. 21 - Revisione ed entrata in vigore del Regolamento Interno

Il presente Regolamento è integrato, modificato e deliberato dal Consiglio Direttivo e portato in Assemblea Soci per la ratifica alla prima assemblea utile. Le norme contenute debbono, in ogni caso, essere coerenti con i dettami dello statuto.

 

Il presente regolamento in tutte le sue parti è valido a partire dal 1° gennaio 2020.

 

 

Sezione II: Didattica e Scientifica

 

Art. 22 - Insegnamenti obbligatori e monte ore minimo

Questi gli insegnamenti aspecifici (propedeutici) che devono essere previsti:

  1. Fondamenti di Base della Logosintesi: 25 ore

  2. Ottagono di Energia Vitale di Logosintesi: 100 ore

  3. Sviluppo dell’individuo, sviluppo della società, forme della comunicazione, andragogia: 96 ore

  4. Aspetti tecnici, legali, deontologici, regolamento ALI: 30 ore.

  5. Argomenti e tematiche “altre” compatibili e articolabili all’orientamento di ALI per un totale di 109 ore d’aula.

  6. Sono previste lezioni in modalità FAD (formazione a distanza) per un massimo di 50 ore per anno solare. (Modificato dal 01/05/2023)

  7. Partecipazione a congressi, conferenze, meeting, seminari considerati parti integranti del programma di formazione per 40 ore.

 

Art. 23 - Orientamento teorico

Il programma formativo presentato deve essere orientato all’approccio energetico essenziale secondo la filosofia e il modello della Logosintesi, e modelli/discipline affini, per cui deve attenersi a un numero minimo di ore di tale impostazione. Il restante monte ore deve comunque mantenere una relazione dialettica con l’insegnamento principale e non può contenere principi e pratiche che ne costituiscano la negazione o invalidazione.

  1. Le materie, i programmi e la bibliografia delle singole materie nonché la tipologia di formazione personale, devono essere coerenti con il modello teorico di riferimento.

 

Art. 24 - Iscrizione al percorso di formazione

Prerequisiti per l’iscrizione al percorso di formazione che devono essere in possesso del candidato:

  1. essere in possesso del diploma di scuola media superiore o di titolo valutato equipollente;

  2. essere maggiorenne al momento del colloquio di ammissione.

L’Associazione prevede un meccanismo di selezione comprendente colloqui e verifica dei curricola.

 

Art. 25 - Variazioni

L’ente o il professionista che eroga la formazione secondo il presente regolamento si impegna ad accettarne le variazioni che possono intervenire nel corso del tempo, a cura di ALI.

Sarà cura dell’ente/professionista comunicare ad ALI eventuali variazioni in itinere del percorso formativo, per essere convalidate.

 

Art. 26 - Riconoscimento

Ogni ente/professionista è tenuto a promuovere adeguatamente il riconoscimento del corso ricevuto da ALI sia attraverso il materiale cartaceo (brochure, depliants ecc.) che attraverso il materiale elettronico (siti web, e- mail ecc.). Il documento di attestazione finale rilasciato all’allievo deve obbligatoriamente contenere:

  1. Riferimento al riconoscimento ricevuto da ALI

  2. Estremi del riconoscimento

  3. Logo/marchio di ALI

Nel momento in cui il Corso proposto dall’ente/professionista ottiene il riconoscimento del programma proposto, l’ente professionista è tenuto al pagamento di una quota decisa dal Consiglio direttivo annualmente per l’utilizzo del riconoscimento ALI nel corso di formazione.

 

Art. 27 - Docenti

La formazione dei docenti presentati dall’ente o del professionista dovrà essere congrua e coerente con il modello teorico del programma di formazione. I titoli professionali dei docenti dovranno essere congrui e coerenti con l’insegnamento assegnato. I docenti e i programmi dovranno essere presentati alla validazione preventiva del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Comitato Didattico e Scientifico di ALI. Il Presidente dell’ente o il professionista stesso, si assume la responsabilità penale e civile in caso di mancati adempimenti sopravvenienti.

 

Art. 28 - Responsabilità e trasparenza

L’ente o il professionista che chiede il riconoscimento del corso e/o delle competenze acquisite, da parte di ALI, nella documentazione presentata deve dare evidenza:

  1. dell’organigramma nominativo dell’ente o del professionista con definizione delle responsabilità interne;

  2. assenza all’interno dell’ente/professioni di conflitti di interessi e di persone ricoprenti molteplici ruoli all’interno dell’organizzazione stessa;

  3. presenza di polizza assicurativa per copertura rischi da RCT;

  4. presentazione di piano costi/ricavi relativi al corso oggetto di richiesta di riconoscimento da parte dell’ente. Eventuali eccedenze devono essere reinvestite in facilitazioni per allievi in necessità, divulgazione della Logosintesi.

 

 

 

Sezione III: Formazione Permanente

 

Art. 29 - Tipologia di formazione permanente

La formazione permanente viene erogata nei seguenti modi:

  1. Formazione seminariale tematica in via diretta o indiretta, individuale e di gruppo

  2. Supervisione.

 

Art. 30 - Formazione permanente tematica diretta e indiretta

  1. La Formazione permanente tematica e seminariale diretta viene erogata da Consulenti e Operatori iscritti ad ALI che abbiano presentato per approvazione preliminare al Consiglio Direttivo i loro seminari e che abbiano acquisito i titoli previsti dai regolamenti LIA sul tema della formazione e dell’insegnamento a terzi. Una volta approvati i programmi formativi dei seminari, dovranno figurare nel piano di formazione permanente annuale pubblicato sul sito dell’associazione e aggiornato di volta in volta inserendo le nuove proposte formative. L’aggiornamento a carattere seminariale (workshop, stage, etc.) deve avere una durata minima di 12 ore e deve essere suddiviso in moduli, specificando per ogni modulo: docente, ore, programma sintetico. Altri aggiornamenti verranno valutati dal Consiglio Direttivo.

 

  1. La Formazione permanente tematica e seminariale indiretta: l’iscritto che desideri svolgere la formazione permanente presso enti differenti da ALI deve richiedere preventivamente il riconoscimento del programma che desidera seguire, tramite presentazione al Comitato Didattico e Scientifico. La presentazione della domanda deve essere corredata di:

  1. domanda del socio;

  2. impegno dell’ente/professionista formatore a rilasciare attestato di partecipazione, contenente i dati minimi del programma (titolo, luogo, monte ore, data, docente, argomento svolto secondo criteri teorici o pratici, n° ore riconosciuto),

  3. autocertificazione di veridicità da parte del socio.

 

Successivamente il Comitato Didattico e Scientifico analizzerà la domanda ed esprimerà il parere positivo o negativo al riconoscimento dell’attività formativa e alla copertura del requisito di formazione permanente stabilito.

 

Art. 31 – Formazione permanente - supervisione

La supervisione viene erogata da Consulenti e/Operatori iscritti ad ALI il cui programma di supervisione sia stato riconosciuto e validato da ALI in accordo con LIA. La durata delle attività di supervisione deve essere almeno di 12 ore annue.

 

 

Sezione IV: Mantenimento e rinnovo dell’Attestato di Competenza Professionale

 

Art. 32 - Definizione e ambito di applicazione

L’Attestato di Competenza Professionale in Consulenza di cui all’art. 5 del presente regolamento è una attestazione di qualificazione professionale ai sensi dell’art. 7, Legge 14 gennaio 2013, n. 4. È una credenziale che attesta il possesso di specifiche conoscenze, competenze, abilità e compiti relativi allo svolgimento dell’attività cui ALI si riferisce. La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità per il mantenimento ed il rinnovo.

 

Art. 33 - Destinatari

L’Attestato di Competenza Professionale in Consulenza o l’Attestato di Competenza come Operatore Certificato di Logosintesi è circoscritto ai soli soci di ALI in possesso dei requisiti minimi, così come previsti dal presente regolamento.

 

Art. 34 - Obbligo di rinnovo

Ogni iscritto ad ALI ha l’obbligo di rinnovare il proprio Attestato di Competenza Professionale, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

 

Art. 35 - Validità

L’Attestato di Competenza Professionale in Consulenza o l’Attestato di Competenza come Operatore Certificato di Logosintesi ha una validità triennale e deve essere di volta in volta rinnovato a cura dell’iscritto, pena la decadenza dell’iscrizione stessa. L’Attestato di Competenza Professionale in Consulenza o l’Attestato di Competenza come Operatore Certificato di Logosintesi deve essere rinnovato entro il 30 aprile dell’anno successivo al compimento del triennio. Ai fini del calcolo del primo triennio di validità viene conteggiata la triennalità per anno solare.

 

Art. 36 - Requisiti per il rinnovo

Per rinnovare la certificazione triennale per il livello di Consulente, occorre che il socio abbia effettuato, nel triennio numero pari a 75 ore di formazione permanente secondo la seguente scansione:

      1. 39 ore di formazione - aggiornamento

      2. 36 ore di supervisione

Tutti i soci che richiedono il rinnovo dell’Attestato di Competenza Professionale devono essere in regola con i versamenti della quota sociale.

 

Art. 37 - Requisiti per il rinnovo dell’Attestato per Consulenti e Operatori che svolgono attività di supervisione a Consulenti o Operatori sia individuali che di gruppo

Per rinnovare la certificazione triennale per i Consulenti e gli Operatori che svolgono attività di supervisione occorre che il socio abbia effettuato, nel triennio, almeno 36 ore di aggiornamento professionale/supervisione (di cui almeno 12 all’anno) alla gestione della supervisione.

 

Art. 38 - Requisiti per il rinnovo dell’attestato per Consulenti e Operatori che svolgono attività formativa nei corsi per Consulenti o Operatori

Per rinnovare la certificazione triennale per il Consulente o l’Operatore che svolge attività di formazione nei corsi di formazione per le suddette figure professionali, occorre che il socio abbia effettuato, nel triennio, almeno 36 ore di aggiornamento professionale/supervisione (di cui almeno 12 all’anno) alla gestione della formazione.

 

Art. 39 - Crediti in esubero

Il socio che dovesse maturare nel triennio di riferimento un numero di crediti superiori a quelli richiesti, non potrà far valere i crediti in esubero per il triennio successivo.

 

Art. 40 - Pubblicazioni

Ogni pubblicazione a carattere divulgativo realizzata dal socio viene conteggiata nella misura di 1 ora di credito formativo - aggiornamento fino ad un massimo di 12. Ogni pubblicazione a carattere scientifico viene conteggiata nella misura di 3 ore fino ad un massimo di 12.

 

Art. 41 - Autoformazione

L’attività di autoformazione è riconosciuta con un rapporto ore pari al 50% (8 ore di autoformazione = 4 ore). L’attività di autoformazione deve sempre essere preventivamente autorizzata dal Comitato Didattico e Scientifico.

 

 

Sezione V: Procedure dell’esame di valutazione della competenza professionale

 

Art. 42 - Definizione

La presente sezione ha lo scopo di definire le procedure e l’ambito di applicazione dell’esame di valutazione della competenza professionale per l’iscrizione ad ALI e al Registro Italiano dei Consulenti di ALI nonché per l’assegnazione dell’Attestato di Competenza Professionale in Consulenza o l’Attestato di Competenza come Operatore Certificato di Logosintesi. Tale documento sarà pubblicato nel sito www.logosintesitalia.it affinché i candidati possano prenderne visione preliminarmente.

 

Art. 43 - Modalità di iscrizione all’esame

Chiunque sia in possesso dei requisiti minimi per l’iscrizione, può inviare domanda di partecipazione all’esame utilizzando l’apposito modulo all’interno del quale sono comprese anche le procedure che definiscono l’invio della documentazione richiesta. Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le domande pervenute ad iscrizioni ormai terminate saranno in automatico indirizzate alla successiva sessione d’esame.

 

Art. 44 - Convocazione dell’esame

Il Consiglio Direttivo, valutate preliminarmente le richieste di iscrizione ricevute, provvede a convocare la sessione d’esame. I candidati sono avvisati tramite e-mail. La convocazione deve contenere: luogo, data, orario dell’esame. La convocazione avviene inoltre tramite pubblicazione sul sito web dell’associazione.

 

Art. 45 - Costituzione della commissione

La commissione d’esame, in un numero di membri non inferiore a 3 (tre) è composta da almeno 1 (uno) membro del Consiglio Direttivo di ALI. Possono far parte della commissione d’esame tutti gli iscritti all’associazione secondo modalità definite dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Didattico e Scientifico. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare soggetti esterni in qualità di osservatori.

 

Art. 46 - Funzioni della commissione

La commissione vigila sul corretto svolgimento dell’esame, definisce le prove d’esame in accordo con il Consiglio Direttivo e valuta le stesse per ogni candidato. Esprime una valutazione complessiva per ogni candidato. Propone al Consiglio Direttivo il rilascio o meno L’Attestato di Competenza Professionale in Consulenza o l’Attestato di Competenza come Operatore Certificato di Logosintesi.

Art. 47 - Svolgimento dell’esame

Ogni candidato deve presentarsi, secondo quanto previsto dalla convocazione ufficiale di cui all’art. 44 del presente regolamento, munito di un idoneo documento di identità (carta di identità, patente, passaporto) in corso di validità.

L’esame consta di tre prove: una prova scritta, una simulazione di colloquio e una prova orale.

    1. Prova scritta: consiste in una serie di domande (alcune con risposte a scelta multipla, alcune con risposte aperte) che vertono principalmente sui seguenti argomenti: organizzazione della professione, fisco, privacy, consenso informato, gestione della contrattazione con il cliente, Statuto ALI, codice deontologico e regolamento interno di ALI, con particolare riferimento alle modalità di rilascio e di rinnovo dell’Attestato di Competenza Professionale di cui all’art. 5 del presente regolamento. La prova scritta può anche essere sostituita da redazione di tesina e altri documenti scritti a seguito del percorso di formazione.

    2. Prova pratica: si tratta di una sessione simulata il cui contenuto riguarda lo svolgimento di una sessione di consulenza.

    3. Prova orale: consiste in un colloquio tendente a valutare le conoscenze filosofiche, teorico-metodologiche e le capacità di stare in relazione con il cliente. Il contenuto della prova orale può anche essere costituito dallo svolgimento della prova pratica.

 

Art. 48 - Valutazione delle prove

I commissari esprimono per le tre prove sostenute dal candidato una propria valutazione.

Al candidato viene comunicato l’esito della prova, evidenziando allo stesso i punti di debolezza atti a orientare il prosieguo della formazione.

Il risultato deve essere motivato verbalmente e riportato in relazione d’esame, convalidato e firmato dai membri della commissione, comprovato dalla scheda di competenza relativa al singolo candidato.

Attraverso gli esiti riportati dalla commissione d’esame il Consiglio Direttivo delibera l’adesione del nuovo socio ed il conseguente riconoscimento professionale. Qualora l’esito sia negativo sarà comunque cura del Consiglio Direttivo comunicarlo all’esaminando.

 

Art. 49 - Ricorsi

Ricorsi avversi la decisione del Consiglio Direttivo possono essere proposti dal candidato al Consiglio Direttivo stesso entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del risultato dell’esame. Il Consiglio Direttivo convoca la commissione ad hoc composta da 1 membro del Direttivo, 1 membro della Commissione Probiviri e 1 membro del Comitato Didattico e Scientifico. La commissione nominata si esprime in merito al ricorso entro e non oltre 60 giorni. Il giudizio emesso dalla commissione non è appellabile.

 

Art. 50 - Assenze, bocciature e ripetibilità dell’esame

In caso di assenza o di bocciatura, il candidato potrà richiedere di sostenere l’esame alla prima sessione successiva utile.

 

Art. 51 - Applicazione

La presente procedura, nella sua attuale revisione, si applica a partire dalla prima sessione d’esame utile.

 

 

Sezione VI: Procedura di segnalazione e di reclamo

 

Art. 52 - Oggetto

La presente sezione del regolamento disciplina l’esercizio del diritto di partecipazione mediante la formulazione di segnalazioni e/o reclami, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.

 

Art. 53 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. Reclamo: la doglianza rivolta ad ALI e giustificata dal disservizio di un socio dell’Associazione per il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto, nel Codice Deontologico, nei documenti interni all’associazione.

  2. Organismo di autodisciplina: la Commissione disciplinare/Collegio dei Probiviri che ha compiti di vigilare sulla corretta applicazione delle leggi, dello Statuto, del Regolamento interno, Procedure e Linee Guida e del Codice Deontologico dell’Associazione;

 

Art. 54 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i soci di ALI.

 

Art. 55 - Modalità di redazione e presentazione all’Associazione

Le segnalazioni sono di regola redatte in forma scritta, possono essere anonime e possono essere inviate all’Associazione attraverso qualunque mezzo tra cui, a titolo meramente esemplificativo: lettera, e mail oppure consegnate a mano presso gli uffici.

I reclami nei confronti di un socio di ALI sono obbligatoriamente redatti in forma scritta, non possono essere anonimi, e devono essere inviati all’associazione attraverso un mezzo avente valore probatorio quale, ad esempio: fax, posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano.

Sia le segnalazioni che i reclami devono contenere:

  1. dati identificativi di chi effettua il reclamo;

  2. dati identificativi del socio ALI;

  3. descrizione dei fatti nella maniera più dettagliata possibile riportando tempi, luoghi, modi ecc.;

  4. eventuale documentazione aggiuntiva.

 

Art. 56 - Analisi della segnalazione e del reclamo

I reclami vanno segnalati allo sportello Cliente gestito per conto di ALI al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. nelle modalità riportate sul sito di ALI.

 

Art. 57 - Modalità di evasione del reclamo verso un socio

Il Collegio dei Probiviri verifica se sia possibile un intervento immediato a ristoro del Cliente. Qualora non sia possibile, la struttura pianifica il differimento dell'intervento precisando i termini e il contenuto dello stesso. È possibile effettuare un colloquio diretto con l'utente avendo cura di verbalizzarne il contenuto nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza dei dati personali.

Il Collegio dei Probiviri elabora la risposta per l’utente e provvede alla sua comunicazione, previa valutazione della completezza e della chiarezza delle informazioni fornite. Si adopera per favorire un incontro tra l’utente che effettua il reclamo e il socio ALI oggetto del reclamo con il fine di trovare una risoluzione concordata della controversia.

Il tentativo di conciliazione del Collegio dei Probiviri, qualunque sia l’esito della procedura, non pregiudica il diritto dell’utente di adire l’autorità competente.

Il Collegio dei Probiviri, qualora decida invece di aprire un procedimento disciplinare a carico del socio a seguito del reclamo presentato, atto di competenza del Consiglio Direttivo, è tenuta a darne immediata comunicazione anche all’utente che ha effettuato il reclamo nei tempi e nei modi previsti del presente regolamento.

Art. 58 - Reclami verso un socio in relazione a pratiche di concorrenza sleale

Ai fini della valutazione di pratiche di concorrenza sleale relative ad un socio, a seguito di specifica segnalazione o reclamo, l’associazione applica integralmente quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

 

 

 

Sezione VII: Procedura per il procedimento disciplinare

 

 

Art. 59 - Principi generali

Il procedimento disciplinare nei confronti dei soci all’associazione è volto a garantire le condizioni di responsabilità da parte del socio nell’esercizio delle sue funzioni.

 

Art. 60 - Responsabilità disciplinare e comunicazioni

La responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l’inosservanza dei doveri professionali del socio e sue omissioni per motivi di imprudenza, negligenza o imperizia o inosservanza delle norme statutarie e del regolamento, e tenuto conto delle condizioni soggettive. Tutte le comunicazioni inviate nella fase preliminare, nel corso del procedimento e all’esito dello stesso, sono eseguite mediante lettera scritta.

 

Art. 61 - Astensione e ricusazione

Il componente del Collegio dei Probiviri ha il dovere di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare, e può essere ricusato, nei seguenti casi:

  1. se ha interesse nella vertenza disciplinare sia per motivi di tipo economico, fiscale, parentale, informazioni personali sull’indagato. Inoltre per motivi di inimicizia dichiarata.

  2. in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.

 

Art. 62 - Fase preliminare

Il procedimento disciplinare nei confronti di un socio è promosso d’ufficio Collegio dei probiviri, che chiede il consenso al Consiglio Direttivo per l’istruzione della pratica. Il Consiglio Direttivo valuta se aprire la pratica oppure se sussistano motivi per l’archiviazione immediata. Nel caso di assenso all’istruzione della pratica l’atto deliberativo del Consiglio Direttivo dà avvio alle successive fasi.

 

Art. 63 - Archiviazione immediata

Il Consiglio Direttivo può decidere di non aprire il procedimento, procedendo alla sua archiviazione, nei casi in cui:

  1. i fatti non sussistano palesemente;

  2. le notizie pervenute siano infondate manifestamente;

  3. i fatti non siano stati commessi da un socio dell’Associazione.

 

Art. 64 - Accertamenti preliminari

Il Collegio dei Probiviri svolge un primo accertamento sentendo il socio interessato, l’autore della segnalazione oppure chiedendo informazioni o acquisendo documentazione.

La convocazione per l’audizione deve avvenire per socio e deve contenere una sintetica indicazione dei fatti oggetto dell’accertamento.

Il socio ha facoltà di avvalersi dell’assistenza di un difensore che può essere individuato tra gli Avvocati iscritti all’Albo degli Avvocati o tra gli iscritti all’Associazione. Il socio ha facoltà altresì di inviare memorie o di non presentarsi all’audizione. In caso di mancata presentazione non giustificata il Collegio può procedere comunque.

Di tutta la fase preliminare il Collegio dei Probiviri redige verbale scritto e lo trasmette al Consiglio Direttivo.

 

Art. 65 - Apertura e termine del procedimento

L’apertura deve essere motivata e contenere: l’indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l’indicazione delle norme di legge o del codice deontologico o del regolamento che si ritengono violate.

La delibera deve essere notificata al socio attraverso atto deliberativo del Consiglio Direttivo.

Il socio o il difensore all’uopo da questi designato ha facoltà di produrre: deduzioni, memorie, documenti entro 15 giorni dal ricevimento della notifica di cui al comma precedente.

Il procedimento disciplinare deve essere concluso entro sei mesi dalla sua apertura.

 

Art. 66 - Le sedute

Le sedute avvengono avanti il Collegio dei Probiviri e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede legale dell’Associazione. Il Collegio procede all’istruttoria ammettendo tutti i mezzi di prova che ritiene rilevanti, anche su richiesta di parte. Il socio ha facoltà di produrre la propria documentazione fino a dieci giorni prima della seduta fissata e può farsi assistere da un difensore. Alla convocazione del socio si provvede mediante notifica scritta. Della seduta viene redatto verbale.

 

Art. 67 - Sospensione del procedimento

Il Consiglio Direttivo, su richiesta del Collegio dei Probiviri, ha l’obbligo di disporre la sospensione del procedimento in caso di pendenza di procedimento penale a carico del socio per gli stessi fatti, in attesa dell’esito di tale giudizio. La sospensione interrompe i termini di durata del procedimento. Il procedimento disciplinare è altresì sospeso in caso di cancellazione del socio.

 

Art. 68 - Decisione e pubblicazione

Esaurita l’istruttoria il Collegio dei Probiviri trasmette il proprio parere al Consiglio Direttivo che, previa discussione, assume la decisione.

Le decisioni avvengono a maggioranza semplice e, in deroga a quanto previsto dall’art. 12, comma 4 dello Statuto, in caso di parità prevale il giudizio più favorevole al socio.

La decisione può consistere: nell’archiviazione, nella sospensione, nell’irrogazione della sanzione. La decisione deve essere inviata entro e non oltre i quindici giorni da quando è stata presa dal socio.

In caso di irrogazione della sanzione la stessa deve trovare evidenza di comunicazione all’esterno attraverso pubblicazione nel sito web www.logosintesitalia.it

 

Art. 69 - Requisiti della decisione

La decisione assunta dal Consiglio Direttivo deve contenere l’esposizione dei fatti, lo svolgimento del procedimento, la motivazione, l’indicazione dei voti favorevoli, contrari, degli astenuti e delle schede bianche, la data in cui è stata pronunciata, l’eventuale sanzione comminata.

 

Art. 70 - Sanzioni

Possono essere erogate le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. richiamo: consiste nella contestazione, a fronte di una mancanza lieve commessa e nel richiamo ai suoi doveri;

  2. censura: consiste nel biasimo per la mancanza commessa;

  3. sospensione: consiste nella sospensione dell’Attestato di Competenza Professionale di cui all’art. 5 del presente regolamento per un periodo non superiore ad un anno;

  4. espulsione: consiste nella cancellazione del socio dall’associazione.

In caso di recidiva, il Consiglio Direttivo può applicare al socio una sanzione più grave di quella precedentemente irrogata.

 

 

Sezione VIII: Regolamento delle Sedi Regionali di ALI

 

 

Art. 71 - In conformità allo Statuto di ALI e del Regolamento dallo stesso richiamato, con delibera del Consiglio Direttivo di ALI sono istituite le Sedi Regionali di ALI.

 

Art. 72 – La Sede Regionale (in seguito denominata SR) opera in coerenza con i dettami statutari di ALI e al Regolamento, aderendovi totalmente e perseguendo le finalità della sede Nazionale dell’Associazione.

 

Art. 73 – Chiunque risieda in un territorio regionale in cui non vi sia una SR potrà richiedere autorizzazione per l’apertura della medesima al Consiglio Direttivo che, a suo insindacabile giudizio, esprimerà parere vincolante per l’apertura della Sede Regionale. È cura del Consiglio Direttivo tenere aggiornato l’apposito documento, parte integrante del presente regolamento, con le sedi regionali in vigore, così come la revisione del sito nazionale e di altre forme di comunicazione all’esterno di ALI. L’eventuale chiusura di una SR già in essere potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 74 – La SR ha come scopo quello di attuare nel territorio regionale di suo riferimento le politiche di ALI in conformità allo statuto nella sua totalità, al regolamento interno e alle linee di indirizzo dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo di ALI. È stabilito che i compiti specifici della sede siano articolati, in maniera vincolante alle indicazioni dello statuto, come segue:

  1. attuare la politica di ALI nella regione di competenza;

  2. vigilare sull’operato dei soci operanti nel territorio regionale e verificare la corretta ed effettiva applicazione dei provvedimenti disciplinari fatti dagli organi interni previsti dallo Statuto;

  3. tenere aggiornato l’elenco dei soci fatto dal Consiglio Direttivo, svolgendo azioni di comunicazione interna tra gli stessi;

  4. dirimere eventuali contenziosi che dovessero emergere tra i soci, in prima istanza avvalendosi degli organi nazionali previsti dallo statuto per i contenziosi che dovessero essere di natura elevata rispetto alle possibilità di risoluzione;

  5. verificare la buona condotta generale da parte dei soci operanti nel proprio territorio;

  6. redigere una relazione generale annuale sull’operato svolto dai soci nel proprio territorio regionale;

  7. proporre iniziative atte alla diffusione delle attività di ALI, come: seminari, corsi, workshop, presentazioni, conferenze, attività di sensibilizzazione anche in collaborazione con associazioni del territorio tramite professionisti del luogo;

  8. tutte le iniziative divulgative devono essere proposte al Consiglio Direttivo e da questo autorizzate. A livello nazionale è realizzato il sito di ALI all’interno del quale le SR avranno un’apposita sezione da curare relativamente ai contenuti del proprio territorio. La SR raccoglie suggerimenti, proposte e aspetti critici sottoponendoli al Consiglio Direttivo per la discussione ed eventuali decisioni da assumere.

 

Art. 75 – La durata della SR è a tempo illimitato e decade con il decadere di ALI o per quanto riportato all’art. 3 della presente sezione del Regolamento su atto deliberativo del Consiglio Direttivo;

 

Art. 76 – Poiché i soci sono iscritti in un elenco soci a livello Nazionale, è cura del Consiglio Direttivo trasferire alle SR l’elenco dei soci della propria regione aggiornando annualmente tale elenco. La perdita della qualità di socio di ALI implica l’immediata decadenza dalla partecipazione alle attività della SR.

 

Art. 77 - Organi della SR sono il Coordinatore e il Vice Coordinatore nominati dal Consiglio Direttivo. Qualora nel corso del biennio venga meno una delle due cariche, sarà cura del Consiglio Direttivo la loro sostituzione. Il mandato del Coordinatore e del suo Vice ha la durata di 5 (cinque) anni con la possibilità di svolgere più mandati consecutivi. In caso di mancanza di Vice Coordinatore, il Coordinatore ne assumerà le veci ad interim.

 

Art. 78 – Ruolo del Coordinatore e del Vice Coordinatore è quello di:

  1. tenere aggiornato il registro soci sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;

  2. tenere aggiornato il registro soci sulla base delle indicazioni dei soci sul territorio di operatività e sulle disponibilità temporali di esercizio attivo della professione. Ciò ha lo scopo di poter comunicare ai potenziali clienti che dovessero interloquire con la SR l’operatività e reperibilità dei soci stessi. Deve essere cura dei singoli soci comunicare al Coordinatore le proprie disponibilità temporali e di esercizio attivo;

  3. verificare la congruenza dei siti/blog etc. dei singoli soci del proprio territorio con la politica e deontologia adottate da ALI;

  4. individuare, stabilire e suggerire possibili sedi per realizzazione di convenzioni, seminari e tirocini di consulenza;

  5. gestire, attraverso adeguate forme comunicative (ad es. mailing list, gruppi social media), la comunicazione con i soci del proprio territorio.

 

Art. 79 - I Coordinatori Regionali e i loro Vice costituiscono un Comitato delle Regioni che si riunisce almeno una volta l'anno con le seguenti funzioni:

  1. verifica l'andamento delle singole sedi,

  2. verifica l'andamento di mercato nelle singole sedi,

  3. analizza le problematiche gestionali di ogni singola sede.

Inoltre il Comitato delle Regioni costituisce organo consultivo per il Consiglio Direttivo nei diversi ambiti e argomenti in cui il Consiglio Direttivo stesso richieda un parere. Il Comitato delle Regioni può inoltre proporre al Consiglio Direttivo ambiti e argomenti da sottoporre a discussione/decisione.

 

Art. 80 – Qualunque contributo derivante da fonti esterne alla SR avviene tramite l’avallo della sede centrale.

 

Art. 81 – Il Consiglio Direttivo di ALI può rimuovere dall’incarico i rappresentanti della SR o sostituire una SR con un’altra idonea, in caso di gravi inadempienze e palese discordanza dei comportamenti con lo statuto, con il regolamento dell'Associazione e con le politiche da questa sostenute.

 

Art. 82 – Le modifiche del presente Regolamento potranno essere apportate solo dal Consiglio Direttivo di ALI e ratificate dall’Assemblea dei soci.